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Legge regionale 4 agosto 2015, n. 64

Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto il Sito esternotitolo V della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;


Considerato quanto segue:


1. Nelle more del trasferimento alla Regione di funzioni e personale dalle province e dalla Città metropolitana, che dovrà avvenire a seguito dell’approvazione della legge regionale di recepimento degli accordi e di determinazione della copertura della spesa per il personale trasferito, e in considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti, tenuti nel periodo transitorio all’esercizio delle funzioni e alla relativa spesa di personale, è necessario che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura di detta spesa, le risorse derivanti dalle entrate extra tributarie, eliminando vincoli posti dalla legislazione regionale;


Approva la presente legge

Art. 1
Vincolo di destinazione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserito il seguente:
2 ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
”.
Art. 2
Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015
1. Al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “
all’articolo 10, comma 15” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 10, comma 16
”.
Art. 3
Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “
all’articolo 10, comma 15
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 10, comma 16
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
2 bis. In deroga all’
articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91
(Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.