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Legge regionale 4 agosto 2015, n. 64

Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015

Art. 1
Vincolo di destinazione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserito il seguente:
2 ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.