Menù di navigazione

Legge regionale 4 agosto 2015, n. 63

Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;


Considerato quanto segue:


1. È necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 1/2009 , introdotte dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), che ha delineato il nuovo assetto organizzativo della struttura operativa della Giunta regionale. Ciò al fine di garantire una migliore operatività delle disposizioni stesse, anche alla luce del processo attuativo della riorganizzazione e della riforma istituzionale attualmente in corso;


2. È necessario semplificare le procedure, già previste in legge, di possibile diversa assegnazione, nel corso della legislatura, di responsabili di segreteria dagli uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale alle segreterie dei gruppi consiliari, eliminando il vincolo della dimensione del gruppo;


3. È necessario disporre l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1, lettera j), della l.r. 5/2008 , che non appare in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale sopravvenuta in materia di incarichi attribuibili a soggetti in quiescenza, direttamente applicabile anche alle regioni;


4. È necessario introdurre una disposizione relativa al rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia regionale di sanità (ARS), a completamento delle modifiche apportate all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015) e in coerenza con quanto disposto dall’articolo 84 della l.r. 90/2014 per i direttori degli enti e agenzie dipendenti della Regione.


Approva la presente legge


Art. 1
Competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 1/2009
1. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 4 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
lettera b
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere b) e b bis)
”.
g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j);
”.
Art. 2
Direzioni. Modifiche all'articolo 4 ter della l.r. 1/2009
b) l’attuazione delle politiche settoriali;
”.
b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 ter della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente.
”.
Art. 3
Composizione del comitato di direzione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 1/2009 le parole: “
lettera b)
,” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere b) e b bis)
”.
Art. 4
Competenze dei direttori. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009
k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all’
articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della l.r. 5/2008
, ivi comprese le commissioni di esperti, individuati in ragione dell’ufficio ricoperto, istituite per l’istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all’erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;
”.
k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale.
”.
Art. 5
Competenze dei responsabili di settore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2009 la parola: “
omogeneo
” è soppressa.
b bis) assicura, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, l’apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis);
”.
Art. 6
Vacanza dell’incarico del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 dopo le parole: ”
Direttore generale e di direttore,
” sono inserite le seguenti: “
o in caso di vacanza dell’incarico,
”.
Art. 7
Mobilità dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 1/2009 le parole: “
è responsabile
” sono sostituite dalle seguenti: “
sono responsabili
”.
Art. 8
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 , le parole: “
composto da oltre tredici consiglieri
” sono soppresse.
Art. 9
Conflitto di interesse. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2008
1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è abrogata.
Art. 10
Scadenza del rapporto di lavoro del direttore dell’ARS. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 82 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
3 bis. Il rapporto di lavoro del direttore dell’ARS, in essere alla data di entrata in vigore del presente comma, prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.