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Legge regionale 4 agosto 2015, n. 63

Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015

Art. 4
Competenze dei direttori. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009
k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all’
articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della l.r. 5/2008
, ivi comprese le commissioni di esperti, individuati in ragione dell’ufficio ricoperto, istituite per l’istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all’erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;
”.
k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.