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Legge regionale 4 agosto 2015, n. 63

Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015

Art. 10
Scadenza del rapporto di lavoro del direttore dell’ARS. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 82 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
3 bis. Il rapporto di lavoro del direttore dell’ARS, in essere alla data di entrata in vigore del presente comma, prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.