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Legge regionale 21 luglio 2015, n. 59

Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana. (1)

V. B.U. 29 luglio 2015, n. 38 parte prima, Avviso di Rettifica.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 22 luglio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 2, comma 3, l’articolo 9, comma 1, e l’articolo 11, comma 1, dello Statuto;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);


Considerato quanto segue:


1. La vigente disciplina regionale dei simboli e dei segni distintivi la Regione Toscana e del loro uso non contempla la previsione e le modalità d’uso di un elemento caratteristico di riconoscimento dei consiglieri regionali impegnati in pubbliche manifestazioni, diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale per i sindaci ed i presidenti di provincia, e da quanto contemplato per i presidenti di comunità montana da intervenute intese a carattere nazionale, obbligatorie ai sensi dei ripetuti pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformità di caratteristiche e condizioni d’uso per istituzioni omologhe;


2. Non sussistono norme nazionali a disciplina di simili segni distintivi per i vertici istituzionali delle regioni, né risultano intese che regolino la materia;


3. Appare pertanto opportuno disciplinare, oltre alle caratteristiche e alle condizioni d’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per i consiglieri regionali impegnati in iniziative e manifestazioni pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanza istituzionale al fine di rendere riconoscibile la presenza dei consiglieri regionali nell’adempimento delle loro funzioni;


4. I colori bianco e rosso ripetono quelli presenti nella bandiera del Granducato di Toscana e corrispondono a quelli già adottati da Ugo di Toscana, intorno all’anno 1000, nel suo stemma;


5. Ugo di Toscana, figura centrale per la ripresa e sviluppo dell’alto Medio Evo e primo dei marchesi sepolti a Lucca, riportò a Firenze il capoluogo della Tuscia e fece diventare il bianco e il rosso i colori della città; egli è celebrato quale fondatore del Margraviato (o Marchesato) di Toscana, riuscì a consolidarne i confini; gradualmente la denominazione “Tuscia” fu soppiantata dal nome “Toscana”;


6. Da allora il bianco e rosso, divenuti successivamente i colori della bandiera del Granducato di Toscana, sono associati a tutta una varietà di segni distintivi della Regione Toscana;


7. Nell’introdurre la fascia tra i segni distintivi della Regione, si ritiene opportuno provvedere ad un riordino complessivo della disciplina degli altri segni distintivi della Regione finora regolati dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione), della quale si dispone quindi l’abrogazione.


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia, quali segni distintivi della Regione Toscana.
Art. 2
Stemma
1. Lo stemma della Regione Toscana, raffigurato nell’allegato A, è costituito dal Pegaso in argento, simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, inserito in uno scudo sannitico con campo rosso, sormontato dalla scritta "REGIONE TOSCANA".
2. La riproduzione del Pegaso adottato è tratta dalla moneta realizzata nel 1537 in onore del Cardinale Pietro Bembo e attribuita a Benvenuto Cellini.
3. Lo stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, su ogni atto ufficiale della Regione, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, su ogni atto destinato all’esterno degli organi ed uffici regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale della Regione.
Art. 3
Gonfalone
1. Il gonfalone della Regione Toscana, raffigurato nell’allegato B, è costituito da un drappo di colore bianco con due bande verticali di colore rosso e frangia in argento, che reca al centro il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta "REGIONE TOSCANA" in argento.
2. Il gonfalone è portato ed esposto da personale della Regione o, previa convenzione, da componenti di associazioni di carattere volontaristico.
Art. 4
Sigillo
1. Il sigillo della Regione Toscana, raffigurato nell’allegato C, è di forma circolare e riporta al centro il Pegaso raffigurato nello stemma ed in corona la scritta "REGIONE TOSCANA".
2. Il sigillo della Regione è apposto in calce ad ogni atto ufficiale della Regione.
Art. 5
Fascia
1. La fascia della Regione Toscana, raffigurata nell’allegato D, è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due bande di colore rosso che costeggiano i bordi della stessa e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta "REGIONE TOSCANA" in argento.
3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto centimetri e le bande laterali di colore rosso hanno una larghezza ciascuna pari a quattro centimetri.
4. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, l’uso della fascia spetta a quest’ultimo.
5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l’uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore.
6. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l’uso della fascia a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere.
Art. 6
1. L’uso dei segni distintivi della Regione disciplinati dalla presente legge è definito con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Dall’entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 1, sono revocate la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione) e la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993).
Art. 7
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 5.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 26.01 "Spese per il supporto alle iniziative di rappresentanza" del bilancio del Consiglio regionale 2015.
Art. 8
Abrogazione
1. La legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione) è abrogata.


Note del Redattore:

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V. Sito esternoB.U. 29 luglio 2015, n. 38 parte prima, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.