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Legge regionale 20 luglio 2015, n. 58

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009 n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 20 luglio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 28 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 );


Considerato che:


1. Le recenti modifiche apportate alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012) e dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 24 (Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009 ) in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), hanno stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull’esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, con relativa iscrizione in uno specifico elenco, rinviando, quanto alle modalità di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;


2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione, cambiando i requisiti attualmente previsti dall’articolo 49 bis, comma 2, della l.r. 1/2009 , i quali – determinando una differenziazione non giustificata – non consentono l’iscrizione nell’elenco né di coloro che hanno maturato l’esperienza richiesta ma hanno terminato il proprio incarico prima del termine della passata legislatura, né di coloro che hanno maturato la medesima esperienza essendo dipendenti di ruolo della Regione;


3. Al tempo stesso, si ritiene opportuno ridurre dal 50 al 40 per cento la quota di finanziamento per il personale dei gruppi politici e degli altri organismi consiliari da destinare obbligatoriamente all’assunzione del personale dell’elenco;


4. La presente legge ha carattere di urgenza, data la necessità di costituire al più presto le strutture di supporto agli organismi politici consiliari;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009 n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono aggiunte le seguenti parole: “
nell’ultima legislatura.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 49 bis della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente:
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le segreterie di cui al comma 1 nel corso dell’ultima legislatura.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 49 bis della l.r. 1/2009 il numero “
50
” è sostituito dal seguente: “
40
”.
Art. 2
- Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, gli uffici del Consiglio regionale, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, comunicano agli interessati all’inserimento nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 49 bis della l.r. 1/2009 , la possibilità di inviare, nei dieci giorni successivi all’avvenuta comunicazione, la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, per l’integrazione dell’elenco.
Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.