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Legge regionale 20 luglio 2015, n. 58

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009 n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 20 luglio 2015

Art. 2
- Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, gli uffici del Consiglio regionale, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, comunicano agli interessati all’inserimento nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 49 bis della l.r. 1/2009 , la possibilità di inviare, nei dieci giorni successivi all’avvenuta comunicazione, la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, per l’integrazione dell’elenco.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.