Legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57
Modifiche all'articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. (1)
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 20 luglio 2015
Note del Redattore:
La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015, è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 10 aprile 2015.
Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1 della legge statutaria regionale 24 maggio 2017, n. 23 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.