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PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, quarto comma, e l’Sito esternoarticolo 133 della Costituzione ;


Visto l’articolo 74 dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. La Regione favorisce, nell’ottica del risparmio della spesa, della razionalizzazione e della semplificazione dell’esercizio delle funzioni pubbliche, le fusioni dei comuni, nel rispetto della volontà delle popolazioni interessate;


2. In particolare, l’attuazione della politica regionale in materia di fusione dei comuni ha evidenziato negli anni alcune problematicità nella verifica della volontà delle popolazioni interessate di fronte alle iniziative di aggregazione, per la cui soluzione sono state adottate specifiche disposizioni legislative procedurali;


3. Si è, altresì, constatata l’estrema difficoltà per gli elettori toscani di esercitare l’iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, stante la vigente disposizione dell’articolo 74, comma 1, dello Statuto che richiede, in via generale, che tutte le proposte di legge di iniziativa popolare siano accompagnate da cinquemila firme di elettori della Regione, senza tenere conto della specificità delle proposte di fusione, il cui interesse è verosimilmente circoscritto al territorio dei comuni interessati, spesso di minime dimensioni demografiche, dove il numero di firme previsto dalla norma statutaria è pressoché impossibile da raggiungere;


4. Ritenuto opportuno, onde non vanificare in questi casi l’iniziativa popolare, individuare il medesimo ambito territoriale, sia per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle proposte di legge, sia per la successiva consultazione referendaria;


5. Appare conseguentemente necessario abbassare il numero di firme richiesto per la presentazione delle leggi di iniziativa popolare relative alla fusione di comuni, nonché per tutte le leggi riguardanti l’istituzione di nuovi comuni e la modifica di quelli esistenti, in ordine alle quali si profilano le medesime esigenze;


6. Analogamente, è necessario modificare, in relazione a tale tipologia di leggi, il numero minimo dei consigli comunali che possono esercitare l’iniziativa popolare: il numero di tre, infatti, non è coerente rispetto ad una proposta di legge di interesse di due comuni o addirittura di uno solo, come ad esempio nel caso di modifica della denominazione di un comune;


Approva la presente legge:



Note del Redattore:

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La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015, è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 10 aprile 2015.

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Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1 della legge statutaria regionale 24 maggio 2017, n. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.