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PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;


Visto l’articolo 16 e l’articolo 79 dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. La previsione statutaria di cui all’articolo 16 esclude la formazione di gruppi consiliari composti da un solo consigliere, ad eccezione del gruppo formato da un consigliere che sia l’unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali;


2. Si ritiene opportuno completare la suddetta disposizione con un’ulteriore previsione derogatoria, che appare coerente con quella già espressa, consentendo il permanere anche di quei gruppi consiliari, già costituiti da più consiglieri eletti in una lista presentata alle elezioni regionali, che vedano successivamente ridursi la propria composizione fino ad un unico consigliere, come conseguenza di mutamenti di composizione politica che portino gli altri appartenenti al gruppo a scegliere, nel corso della legislatura, altri gruppi consiliari;


Approva la presente legge


Art. 1
- Modifiche all’articolo 16 dello Statuto
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 dello Statuto sono aggiunte le parole: “
oppure l’unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali.
”.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015, è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 10 aprile 2015.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.