Legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55
Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia. Modifiche all’articolo 57 dello Statuto. (1)
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 23 giugno 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 123 della Costituzione ;
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Considerato quanto segue:
1. Nel quadro di riforma dello Statuto regionale e del regolamento d’Aula in vista del prossimo rinnovo del Consiglio, che porterà a quaranta i componenti dell’Assemblea consiliare, è opportuno modificare il sistema di elezione dei componenti il Collegio di garanzia introducendo il voto limitato e abbreviando la durata in carica dei componenti;
Approva la presente legge statutaria;
Art. 1
- Modifiche all’articolo 57 dello Statuto
1. Il comma 5 dell’articolo 57 dello Statuto è sostituito dal seguente:
“
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
”. La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.
Note del Redattore:
La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione in data 24 febbraio 2015, è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 9 marzo 2015.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.