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PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;


Visto l’articolo 57 dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. Nel quadro di riforma dello Statuto regionale e del regolamento d’Aula in vista del prossimo rinnovo del Consiglio, che porterà a quaranta i componenti dell’Assemblea consiliare, è opportuno modificare il sistema di elezione dei componenti il Collegio di garanzia introducendo il voto limitato e abbreviando la durata in carica dei componenti;


Approva la presente legge statutaria;



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione in data 24 febbraio 2015, è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 9 marzo 2015.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.