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Art. 1
- Modifiche all’articolo 57 dello Statuto
1. Il comma 5 dell’articolo 57 dello Statuto è sostituito dal seguente:
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
”.
La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione in data 24 febbraio 2015, è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 9 marzo 2015.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.