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Legge regionale 20 aprile 2015, n. 49

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 4
1. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 : “
Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.
” è sostituito dal seguente: “
Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.
”.
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
professionisti
” sono aggiunte le seguenti: “
che siano o siano stati iscritti agli albi professionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.