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Legge regionale 13 aprile 2015, n. 47

Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 aprile 2015

Art. 6
- Norme di prima applicazione
1. Per gli anni 2014 e 2015 le risorse per le attività di cui all'articolo 76 quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sono determinate nel modo seguente:
a) le risorse per le associazioni ed i comitati della CRI sono attribuite sulla base dei dati conclusivi dell'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, afferenti agli esercizi 2014 e 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie;
b) le risorse per gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e per il Comitato regionale della CRI, sono determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi dell' articolo 76 novies, comma 3, della l.r. 40/2005 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.