Menù di navigazione

Legge regionale 13 aprile 2015, n. 47

Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 aprile 2015

Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 76 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il sistema budgetario è strutturato sulla base dei seguenti indirizzi:
a) il budget da destinare al sistema territoriale di soccorso ricomprende complessivamente tutte le risorse destinate alle associazioni di volontariato e ai comitati della CRI, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies, determinate in ragione della quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare, nonché le risorse destinate agli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e al Comitato regionale della CRI, in caso di delega per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 76 quater, comma 1 bis, determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi del comma 3;
b) per quanto attiene alle attività di trasporto sanitario sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati di cui alla
legge regionale 27 luglio 2004, n. 39
(Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla
legge regionale 7 maggio 1985, n. 57
"Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla
legge regionale 2 novembre 1999, n. 58
"Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.