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Legge regionale 13 aprile 2015, n. 47

Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 aprile 2015

Art. 2
1. Prima del comma 1 dell’articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
01. L’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies e nelle attività svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI.
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Le attività svolte dalle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies, sono le seguenti:
a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;
c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un’ambulanza, la necessità dell’assistenza “in itinere” con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere b) ed e),
della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario), nonché l’esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso.
”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale della CRI, su delega delle associazioni o comitati, svolgono le attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza e in particolare:
a) coordinamento e raccordo delle associazioni al fine di implementare l'uniformità dei modelli organizzativi e favorire l'efficienza e la razionalizzazione del sistema;
b) attività di raccordo dei sistemi informativi delle associazioni, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione;
c) supporto delle associazioni per quanto concerne l'attività formativa dei soccorritori volontari, nonché tenuta dei relativi elenchi regionali;
d) coordinamento degli interventi delle associazioni in occasione di maxi emergenze e calamità di rilievo regionale e nazionale e difesa civile, anche attraverso la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME);
e) promozione ed implementazione di processi di sviluppo del sistema.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.