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Legge regionale 13 aprile 2015, n. 47

Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 aprile 2015

Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 76 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
3. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies, nonché dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 76 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario adibito a tale servizio, nonché dalle strutture degli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI, e dal relativo personale, garantisce le seguenti funzioni:
a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;
b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso;
d) supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.