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Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2009 n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, dell’innovazione e dello sviluppo economico e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della Regione;


2. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, le ricorrenze del Capodanno dell'Annunciazione (13)

13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.

, in data 25 marzo, dell’indipendenza della Toscana, in data 27 aprile, della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio, del conferimento del titolo di Granduca della Toscana a Cosimo I, con estensione del suo dominio all’intero territorio che fu degli Etruschi, in data 27 agosto; il “Pianeta Galileo”, il premio regionale “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (13)

13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.

(14)

14. Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.

; (1)

Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.



3. Dal 2001 il Consiglio regionale celebra annualmente la Festa della Toscana, ricorrenza dedicata alla prima abolizione in Europa della pena di morte da parte del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, avvenuta il 30 novembre 1786, attraverso la realizzazione e/o il sostegno ad iniziative diffuse sul territorio regionale finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale su questa ed altre tematiche di interesse generale, appositamente individuate annualmente dall’Ufficio di Presidenza;


4. La Festa della Toscana è la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che, in Toscana, ha trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro dell’unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;


4 bis. Con risoluzione 7 luglio 2015, n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi consiliari) il Consiglio regionale ha approvato la relazione del Presidente del Consiglio regionale che detta indirizzi per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana, ulteriori rispetto a quella del 30 novembre, e che individua nel 25 marzo la celebrazione del capodanno dell’annunciazione, celebrato in Toscana fino al 1750 come primo giorno dell’anno; nel 27 aprile la ricorrenza dell'indipendenza toscana, quando con la partenza del Granduca da Firenze questi lasciò un sistema che, attraverso il governo provvisorio, portò la Toscana ad essere una regione autonoma; infine nel 13 luglio la ricorrenza dell’insediamento della prima assemblea regionale toscana, nel 1970, con la nomina del primo presidente del Consiglio regionale nella persona di Elio Gabbuggiani; (2)

Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.



4 ter. Fu Papa Pio V ad “inventare” il titolo di Granduca di Toscana con una bolla papale del 27 agosto 1569, con cui attribuì al Duca di Firenze, Cosimo I, il titolo di Granduca di Toscana; un titolo che non lasciava dubbi sulla primazia dei Medici sugli altri principi italiani. Un atto importante, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva, infatti, Cosimo I, e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di “reputazione”, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, prefigurando di fatto l’attuale configurazione regionale. Il 27 agosto, dunque, s’intende celebrare l’origine etrusca del territorio toscano, attraverso la “Giornata degli Etruschi” ed il sostegno alle iniziative tematiche promosse sul territorio dagli enti locali e dai musei civici della Toscana appartenenti agli enti locali; (2)

Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.



4 quater. Nell’ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s’inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e personalità storiche (15)

15. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.

che possano assumere una particolare valenza per l’identità toscana. In quest’ottica è necessario prevedere la possibilità per l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali ricorrenze e personalità storiche (13)

13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.

; (2)

Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.



5. Pianeta Galileo è un programma di divulgazione scientifica attivato dal Consiglio regionale, a partire dal 2004, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera i), dello Statuto, con lo scopo di raccordare gli istituti scolastici con le università e gli enti che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell’educazione scientifica, per consentire alle giovani generazioni, agli studenti e, in generale, al più ampio pubblico, di accedere alla conoscenza scientifica intesa, non solo come possesso di competenze specifiche, ma, soprattutto, come capacità di capire le scienze e le sue applicazioni tecnologiche, di valutarne l’uso sociale e di comprenderne le finalità;


6. Il Consiglio regionale, con Pianeta Galileo, intende promuovere la cultura e il sapere scientifico nel rispetto della persona umana e della libertà della ricerca scientifica, con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una piena e consapevole cittadinanza scientifica;


7. Il programma delle attività di Pianeta Galileo, così come si è articolato negli anni, si caratterizza come un’offerta educativa eterogenea, articolata in varie sezioni tematiche: lezioni-incontro, convegni, mostre, laboratori, seminari, visite guidate, ed altre iniziative collaterali tra le quali, in particolare, “Primo incontro con la Scienza”, istituito nel 2008, e “Premio Giulio Preti”, istituito nel 2006;


8. L’esperienza delle iniziative fin qui svolte per la promozione dell’innovazione, miratamente rivolte al mondo dell’imprenditoria, inducono a ritenere necessario ampliare il raggio d’intervento nell’ambito dell’innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell’ideazione stessa dell’innovazione quale fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca, e destinato a valorizzare iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere così come a sostenere la competitività nei diversi comparti economici; (1)

Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.



9. Per gli scopi del punto 8 si ritiene di attivare uno specifico intervento, nella forma del premio, denominato “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (13)

13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.

, tale da valorizzare, sostenere e promuovere “start up” e progetti legati al campo della ricerca e dell’innovazione, provenienti prioritariamente dal mondo giovanile. Al fine di perseguire la massima valorizzazione di un’iniziativa premiale nel campo dell’innovazione si mira alla creazione di sinergie fra enti prevedendo la stipula di un apposito protocollo d'intesa fra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio; (1)

Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.



10. Abrogato; (16)

16. Numero abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.



10 bis. Il Consiglio regionale intende sostenere la ricerca e l’innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile e favorire l’individuazione di strumenti utili a valutare l’impatto sulle generazioni future delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l’impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un’ampia platea di soggetti pubblici, ma anche privati, e della società civile; (17)

17. Numero inserito con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.



10 ter. Per perseguire le finalità del punto 10 bis, il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio, di ricerca ed eventi finalizzati a costruire le politiche regionali del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale; (17)

17. Numero inserito con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.



11. Alla luce delle esperienze fin qui svolte, appare opportuno supportare il programma degli (3)

Parole così sostituite con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.

eventi istituzionali di cui al punto 2, con una specifica ed unitaria fonte normativa, al fine di razionalizzare le relative programmazioni e modalità organizzative, nonché di creare un impianto stabile e duraturo nel tempo per appuntamenti che si ripetono annualmente coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 5.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 10.

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13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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15. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3 .

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20. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 4 .

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21. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 5 .

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22. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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23. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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24. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

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25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.