Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
CAPO II
- Festa della Toscana
Art. 2
- Celebrazione della Festa della Toscana
1. La celebrazione della Festa della Toscana, già istituita con la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana.), si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell’abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I.
Art. 3
- Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana
1. L’Ufficio di presidenza, anche d’intesa con la Giunta regionale, determina, con deliberazione, i programmi e stabilisce le modalità organizzative della Festa della Toscana ed il relativo finanziamento.
2. L’Ufficio di presidenza può individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articolo 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.
Note del Redattore:
Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.