Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
CAPO I
- Principi generali
Art. 1
- Oggetto
1. La Regione promuove la valorizzazione dei principi generali e delle finalità principali della propria azione di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto mediante la realizzazione, da parte del Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, delle iniziative di cui alla presente legge.
2. Le iniziative di cui al comma 1, possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di enti regionali (19) ed istituzioni pubbliche e degli enti del terzo settore (19), coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge.
3. Le iniziative di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con le linee di indirizzo delle relazioni previsionali e programmatiche approvate dal Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.