Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 8 ter
Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050(31)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l’istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 8 bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell’immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.
2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta.
Note del Redattore:
Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.