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Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 8 quater
Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II(32)

32. Articolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 13.

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 5.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 10.

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13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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15. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3 .

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20. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 4 .

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21. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 5 .

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22. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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23. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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24. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

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25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.