Menù di navigazione

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 8 bis
1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell’immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

15. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

20. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

21. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

22. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

23. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

24. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.