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Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 5
1. È istituito il premio regionale “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (25)

25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8.

, quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica e per la promozione dell’iniziativa giovanile.
2. Allo scopo di garantire la massima valorizzazione del premio regionale “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (25)

25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8.

, il Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, stipula un protocollo d’intesa con altri enti promotori interessati per la costituzione del comitato promotore.
3. Il protocollo di cui al comma 2 è volto, in particolare, alla regolamentazione dei seguenti aspetti:
a) definizione puntuale delle caratteristiche del premio;
b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
c) definizione delle modalità organizzative del premio e del relativo finanziamento;
d) regolamentazione degli obblighi dei soggetti promotori e sostenitori;
e) requisiti di partecipazione delle opere candidate.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 5.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 10.

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13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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15. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3 .

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20. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 4 .

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21. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 5 .

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22. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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23. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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24. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

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25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.