Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 3 ter
- Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana (6)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all’articolo 3 bis, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e approvazione dei relativi finanziamenti.
Note del Redattore:
Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.