Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 3
- Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana
1. L’Ufficio di presidenza, anche d’intesa con la Giunta regionale, determina, con deliberazione, i programmi e stabilisce le modalità organizzative della Festa della Toscana ed il relativo finanziamento.
2. L’Ufficio di presidenza può individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articolo 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.
Note del Redattore:
Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.