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Legge regionale 7 aprile 2015, n. 45

Integrazione delle disposizioni procedurali sulla rendicontazione dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. 83/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ;


Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della “Regione più virtuosa” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c) e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 );


Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 111 (Approvazione del disciplinare da adottare, ai sensi dell’articolo 2, dell’allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità);


Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014;


Vista l’ordinanza della Corte costituzionale n. 131/2014;


Considerato quanto segue:


1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, il cui dispositivo, recante al punto n. 4) un errore materiale, è stato corretto con l’ordinanza n. 131/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel Sito esternod.l. 74/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , tra le quali, in particolare, l’articolo 1, comma 10, primo e secondo periodo, e comma 11, primo periodo, nelle parti in cui dispongono il coinvolgimento del Presidente della Giunta regionale nelle procedure ivi previste;


2. La censura ha investito, altresì, integralmente, l’articolo 1, comma 11, terzo periodo, Sito esternodel d.l. 74/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , in quanto prevede per i gruppi consiliari una sanzione, consistente nella decadenza, per l’anno successivo a quello rendicontato, dal diritto all’erogazione dei finanziamenti, che consegue, automaticamente e senza alcuna possibilità di graduazione, al verificarsi di irregolarità contabili anche marginali e pur in assenza di un illecito utilizzo dei contributi già assegnati; l’articolo 1, comma 11, quarto periodo, e comma 12, nelle parti in cui prevedono che l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o riconosciute irregolari dai giudici contabili, consegue alla decadenza, già dichiarata illegittima, anziché all’omessa regolarizzazione del rendiconto, o alla mancata trasmissione del medesimo, o alla deliberazione di non regolarità emessa dalla competente sezione di controllo della Corte dei conti;


3. E’ pertanto necessario modificare la l.r. 83/2012 , approvata in attuazione Sito esternodel d.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , al fine di conformarne le previsioni normative al pronunciamento della Corte costituzionale;


4. Nel silenzio della legge statale, si ritiene altresì opportuno precisare i passaggi procedurali che seguono alle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l’obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dai giudici contabili;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 ), è aggiunto il seguente:
1 bis. Qualora venga costituito un nuovo gruppo consiliare, in un momento successivo alla costituzione originaria che ha seguìto la proclamazione degli eletti e che non trovi riferimento in un movimento politico nazionale, la dotazione finanziaria di detto gruppo subirà una decurtazione del 25 per cento.
”.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dai seguenti:
1. Ciascun gruppo consiliare e, per il gruppo misto, ciascun consigliere appartenente al gruppo, approva e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione. Il rendiconto è redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.
1 bis. L’Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, un disciplinare tipo, in conformità al modello di cui al comma 1, da adottare, ai sensi dell’allegato A, articolo 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare e di ciascun componente del gruppo misto, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità.
1 ter. Ai fini della rendicontazione, i gruppi consiliari e ciascun componente del gruppo misto, devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L’originale di tale documentazione deve essere conservato a norma di legge. Al termine della legislatura una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali deve essere consegnata all’archivio del Consiglio regionale.
1 quater. In prima applicazione, per la IX legislatura, la documentazione da allegare ai sensi del comma 1 ter, è quella relativa agli anni 2013 e seguenti.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dal seguente:
4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, trasmette i rendiconti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 10, 11 e 12, Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 , nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dal seguente:
5. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, e per ciascun consigliere appartenente al gruppo misto cessato dalla carica, il rendiconto per l'anno di cessazione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa. Il mero cambio di denominazione del gruppo non è considerato cessazione e non dà luogo alla presentazione del rendiconto.
”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 83/2012 sono inseriti i seguenti:
6 bis. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, sono trasferite dal presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto nel bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto.
6 ter. Al termine della legislatura sono riassegnati al Consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni.
”.
5. Il comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dai seguenti:
9. Nel caso di mancata trasmissione del rendiconto o della documentazione a corredo entro il termine di cui al comma 4, o di omessa regolarizzazione entro il termine fissato dalla comunicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, o di deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 11 e 12, Sito esternodel d.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, concernenti l’obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In ogni caso, si procede alle forme di pubblicità previste dai commi 7 e 8.
9 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le decisioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l’obbligo di restituzione di cui al comma 9, ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei gruppi consiliari e ai consiglieri del gruppo misto interessati, assegnando loro un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere. A richiesta dell’interessato ed in considerazione dell’entità della somma da restituire, se essa è superiore ai cinquemila euro, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la restituzione avvenga in forma rateale con la corresponsione dei relativi interessi legali.
9 ter. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l’avvenuta restituzione delle somme dovute.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.