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Legge regionale 7 aprile 2015, n. 45

Integrazione delle disposizioni procedurali sulla rendicontazione dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. 83/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 ), è aggiunto il seguente:
1 bis. Qualora venga costituito un nuovo gruppo consiliare, in un momento successivo alla costituzione originaria che ha seguìto la proclamazione degli eletti e che non trovi riferimento in un movimento politico nazionale, la dotazione finanziaria di detto gruppo subirà una decurtazione del 25 per cento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.