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Legge regionale 3 aprile 2015, n. 43

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 46/2013
1. L’articolo 19 della l.r. 46/2012 3 è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie
1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all’Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.
2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile – 31 maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l’intero corso di tale anno scolastico.
3. L’Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.
4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti durante l’intero arco dell’anno, e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.