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Legge regionale 3 aprile 2015, n. 43

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 7
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente:
Art. 18 bis - Modalità di sostegno dei progetti ammessi
1. Il sostegno dei progetti ammessi dall’Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:
a) sostegno finanziario;
b) supporto metodologico;
c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Il sostegno ai progetti ammessi è:
a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
b) subordinato alla presentazione:
1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
c) sospeso, sino all’avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.
3. La consegna all’Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.
4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
5. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell’ultima rata del finanziamento da parte dell’Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.
6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell’Autorità e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell’Autorità effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.