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Legge regionale 3 aprile 2015, n. 43

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 4
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente:
Art. 16 bis - Domande presentate dalle imprese
1. Le domande presentate nella categoria “domande presentate dalle imprese” possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria “enti locali”.
2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.
3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.
4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l’incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.