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Legge regionale 3 aprile 2015, n. 43

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 2
1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituita dalla seguente: “
Procedure di ammissione
”.
e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;
”.
f bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:
3. Le domande preliminari sono esaminate dall’Autorità in base all’ordine di presentazione. L’Autorità delibera sull’ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell’Autorità è effettuata con le seguenti cadenze:
a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre.
”.
5. I commi 4 e 5 dell’articolo 14 della l.r. 46/2013 sono abrogati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.