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Legge regionale 3 aprile 2015, n. 43

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 10
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:
2. A tal fine, la Regione:
a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;
b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.