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Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 2
Comitato di indirizzo
1. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo.
2. Il comitato d’indirizzo svolge le funzioni di cui all’articolo 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe.
3. Il comitato d’indirizzo è nominato dal Consiglio regionale.
4. Il comitato d’indirizzo è composto da:
a) il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, alla cui nomina, nel caso sia individuato nell’ambito di una amministrazione dello Stato, si provvede previa intesa con l’amministrazione di appartenenza (7)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 6.

;
b) il Presidente del Consiglio regionale;
c) tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza;
d) un rappresentante della Giunta regionale;
e) quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e uno dall’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);
f) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, richiesti alle principali e più rappresentative, per territorialità e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
i) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell’Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana;
l) un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;
m) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;
n) un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell’ordine italiane. (4)

Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2.

5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture – uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d’appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed e).(5)

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2.

8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito.
9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale.
10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.