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Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, dello Statuto;


Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2014, n. 279 (In merito all’istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulla legalità, con particolare riferimento alle attività della criminalità organizzata in Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto l’occasione per ribadire che la lotta alla mafia, anche attraverso l’affermazione e la diffusione di un forte senso di legalità, è una priorità assoluta, definendo la criminalità organizzata, vecchia e nuova, “cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti”, e che presenta un’allarmante diffusione anche in aree geografiche storicamente immuni;


2. La diffusione della cultura della legalità come strumento istituzionale, politico e culturale di contrasto alla criminalità organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà e dei principi di democrazia e Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell’attività istituzionale e sociale e contribuendo a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;


3. L’intera comunità regionale e tutte le istituzioni, nonché i corpi sociali, sono chiamati a svolgere la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attività;


4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si è impegnato a costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attività della criminalità organizzata in Toscana;


5. L’istituzione di un Osservatorio regionale della legalità in Toscana ha lo scopo di raccogliere informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l’Osservatorio può avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto del fenomeno mafioso nonché di ogni forma di criminalità organizzata;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.