Menù di navigazione

Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 3 bis
1. Il comitato di indirizzo dell’Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) l’attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l’avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 2;
b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quando stabilito all’articolo 3, comma 1;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.