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Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015

Art. 1
Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità
1. È istituito presso il Consiglio regionale l’Osservatorio regionale della legalità, di seguito definito Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti.
2. Rientrano tra gli ulteriori compiti dell’Osservatorio:
a) la raccolta di informazioni funzionali a verificare il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;
b) promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l’attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
c) analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell’usura, dell’estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;
d) elaborare linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con le regioni e con gli enti locali;
e) raccogliere le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;
f) organizzare seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale;
g) promuovere iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per contribuire all’educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici. (3)

Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.