CAPO VIII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013)
Art. 10
- Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012
1. Al comma 2 dell’articolo 65 quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), le parole: “
31 dicembre 2014
” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015
”.2. Il comma 3 dell’articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
“
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 398.000,00 per gli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e per euro 110.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.