Menù di navigazione

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 37

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 6/2000 , 40/2005 , 38/2007 , 66/2008 , 73/2008 , 59/2009 , 77/2012 , 45/2013 , 77/2013 , 86/2014 , 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO VIII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013)
Art. 10
1. Al comma 2 dell’articolo 65 quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), le parole: “
31 dicembre 2014
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2015
”.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 398.000,00 per gli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e per euro 110.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.