CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Art. 6
- Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 38/2007
1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:
“
Art. 42 bis - Soggetto aggregatore regionale
1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'

, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457,

e dell’

(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla

, è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all’

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”).
2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.
”.