Menù di navigazione

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 37

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 6/2000 , 40/2005 , 38/2007 , 66/2008 , 73/2008 , 59/2009 , 77/2012 , 45/2013 , 77/2013 , 86/2014 , 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”)
Art. 2
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”), le parole: “dell’Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.)” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)”.
Art. 3
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:
1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Unioncamere Toscana, l'ICE e l'ENIT, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.