CAPO XII
- Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )
Art. 39
- Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015
1. L'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), è sostituito dal seguente:
“
Art. 16 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale
1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato, a decorrere dalla X legislatura, a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa del Consiglio regionale di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario successivo e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati dal bilancio di previsione.
2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell’importo del fondo di cui al comma 1, mediante un accantonamento indistinto a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.