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Legge regionale 27 marzo 2015, n. 37

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 6/2000 , 40/2005 , 38/2007 , 66/2008 , 73/2008 , 59/2009 , 77/2012 , 45/2013 , 77/2013 , 86/2014 , 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

CAPO X
- Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014)
Art. 17
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), sono aggiunte le parole: “
e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l’anno 2015 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017.
”.
Art. 18
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
1 bis. Il contributo complessivo previsto per l’anno 2015 è così ripartito:
a) euro 440.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno;
b) euro 260.000,00 all’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena;
c) euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 77/2013 le parole “
assegnazione ed
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.