Art. 33
- Inserimento dell'articolo 67 quater nella l.r. 86/2014
1. Dopo l'articolo 67 ter della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
“
Art. 67 quater - Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014
1. Con riferimento ai contributi per l’attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall’
articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio”), si prescinde dal rispetto dei termini di cui all’
articolo 9 della stessa l.r. 3/1994 per l’erogazione dei contributi relativi all’annualità 2014 a favore della Provincia di Siena, a copertura delle spese sostenute per gli interventi di gestione faunistico venatoria attivati nell’anno 2014.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.