Menù di navigazione

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 37

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 6/2000 , 40/2005 , 38/2007 , 66/2008 , 73/2008 , 59/2009 , 77/2012 , 45/2013 , 77/2013 , 86/2014 , 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 33
1. Dopo l'articolo 67 ter della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 67 quater - Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014
1. Con riferimento ai contributi per l’attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall’
articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio”), si prescinde dal rispetto dei termini di cui all’
articolo 9 della stessa l.r. 3/1994
per l’erogazione dei contributi relativi all’annualità 2014 a favore della Provincia di Siena, a copertura delle spese sostenute per gli interventi di gestione faunistico venatoria attivati nell’anno 2014.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.