Art. 27
- Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: “
1.600.000,00
” è sostituita dalla seguente: “1.850.000,00
”.2. Al comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: “
1.200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “1.450.000,00
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.