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Legge regionale 27 marzo 2015, n. 37

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 6/2000 , 40/2005 , 38/2007 , 66/2008 , 73/2008 , 59/2009 , 77/2012 , 45/2013 , 77/2013 , 86/2014 , 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 23
1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:
Art. 34 bis - Finanziamento al Comune di Livorno
1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa di 5.000.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.