Art. 15
- Modifiche all'articolo 10 della l.r. 45/2013
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:
“
4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, è autorizzata la spesa massima di:
a) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014;
b) euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.