Menù di navigazione

Legge regionale 26 marzo 2015, n. 36

Disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. In considerazione delle difficoltà segnalate, anche dai territori, nell’elaborazione delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, è necessario differire il termine di cui all’articolo 70 bis, comma 6, della l.r. 40/2005 ;


2. In ragione delle difficoltà registratesi, si ritiene altresì necessario un adeguamento dei termini previsti dalla l.r. 40/2005 ai fini della continuazione dell’attività delle società della salute o del loro scioglimento;


3. Attesa l’urgenza di consentire il corretto assolvimento dei sopracitati adempimenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 6 dell’articolo 70 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: “
Entro il 31 dicembre 2014
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro il 30 giugno 2015
”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: “
a condizione che entro il 31 dicembre 2014
”, sono sostituite dalle seguenti: “
a condizione che entro il 30 giugno 2015
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: “
31 marzo 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 settembre 2015
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: “
31 dicembre 2014
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 giugno 2015
”.
4. All’alinea del comma 4 dell’articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: “
31 marzo 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 settembre 2015
”.
Art. 3
1. Al comma 3 dell’articolo 71 vicies della l.r. 40/2005 , le parole: “
31 marzo 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 settembre 2015
” e le parole: “
30 giugno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2015
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 71 vicies della l.r. 40/2005 , nel primo e nel secondo periodo, le parole: “
31 marzo 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 settembre 2015
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 71 vicies della l.r. 40/2005 , le parole: “
30 giugno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2015
”.
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.